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lunedì 3 ottobre 2011

Direttiva Gas 2009/142/CE


A seguito di numerose richieste verbali di chiarimento, specialmente in occasione della compilazione delle relative dichiarazioni contenute nel modulo dei Dati Complementari da consegnare contestualmente alla Denuncia di un impianto, si intendono chiarire al meglio  le implicazioni della Direttiva nei confronti della normativa generale degli impianti ad acqua calda (edizione 2009).


Partendo dalla nota introduttiva alla nuova normativa:

"Le  specificazioni  tecniche  in  oggetto  non  si  applicano  …….  ai generatori di calore alimentati a gas secondo la Direttiva 2009/142/CE"
….. e iniziamo ad evidenziare che la deroga si riferisce specificamente ai "generatori" e non all'intero "impianto".
Riportiamo ancora un breve estratto della circolare del 19/4/2011 relativa ad alcuni chiarimenti trasmessi dalla Sede Centrale dell'Ex-Ispesl (il DCC):
"Si precisa che la Raccolta R non si applica agli apparecchi certificati CE secondo la Direttiva Gas 2009/142/CE e come tali non devono essere sottoposti ad alcun controllo da parte dei funzionari incaricati delle verifiche di conformità al progetto approvato, fermo restando l'obbligo di denuncia dell'intero impianto termico qualora la potenzialità sia superiore ai 35 kW."
Da tale estratto traspariono in maniera inequivocabile due evidenze:
  • anche nel caso in cui l'apparecchio rientri nel campo di applicazione della Direttiva, la Denuncia dell'Impianto è comunque obbligatoria;
  • la Raccolta non si applica agli apparecchi… (leggi "generatori");
ciò che forse non appare evidente è il significato dell'espressione : "… e come tali non devono essere sottoposti ad alcun controllo..."; questo deve essere al momento interpretato in questo senso: La Raccolta non si applica ai generatori (gli apparecchi) ….. ma continua ad applicarsi agli impianti anche contenenti siffatti generatori (non per nulla sono sottolineati, anche nella circolare, i due differenti termini: apparecchi e impianto).
E ciò significa che continuerà a RITENERSI NECESSARIO L'ESAME DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO NELLA SUA COMPLETEZZA E IL SOPRALLUOGO PER LA CONFORMITA' DELLO STESSO AL PROGETTO EVENTUALMENTE APPROVATO.
LA DEROGA QUINDI RIGUARDA LA SOLA CONFORMITA' DEL GENERATORE AL PROGETTO REDATTO PER LA SUA COSTRUZIONE (PROGETTO DEL GENERATORE).
Possono essere altresì soggetti a verifica di corretta funzionalità i dispositivi di sicurezza e protezione soggetti a manutenzione (in quanto la verifica non è diretta al riscontro di una conformità al progetto o a una corretta esecuzione dello stesso ma al riscontro della corretta conservazione dello stato di funzionalità previsto dal costruttore).
Infine si rammenta che il campo di applicazione della Direttiva esclude i generatori a gas che operano ad una temperatura compresa tra i 105°C e i 110 °C e quelli  destinati specificamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali. 
In ogni caso si evidenzia ancora che l'estratto della Circolare cita, coerentemente, il termine "CERTIFICATI" riferendosi al fatto che un generatore rientrante nell'ambito della Direttiva deve possedere idoneo certificato di conformità.
In questo senso il Modulo ai Dati Complementari chiede al progettista/installatore di dichiarare se il generatore rientra o meno nell'ambito di applicazione della Direttiva (potendolo egli riscontrare dal suddetto Certificato) per stabilire se lo stesso installatore sia tenuto o meno a rispettare l'obbligo, previsto dalla Raccolta, di verificare che 
"Nel caso di generatori di calore con bruciatore a gas del tipo atmosferico, ad aria aspirata, i due termostati di regolazione e blocco AGISCANO su 2 distinte elettrovalvole di intercettazione del gas anche raggruppabili in un unico corpo valvola".
Sempre che il generatore sia alimentato a gas di tipo atmosferico.

IN VIRTU' DI TUTTO QUANTO SOPRA DETTO SI RACCOMANDA DI "SPUNTARE" LA SPECIFICA CASELLA NEI DATI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA IN QUESTO SITO SCARICABILI ALLA PAGINA "MODULISTICA".