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mercoledì 19 novembre 2014

Prima Verifica Periodica - Chiarimenti sul tipo di Utenza


Si vuole richiamare l’attenzione su un articolo della Circolare Ministeriale n. 23/2012, che, pur riferendosi principalmente agli impianti di sollevamento, al punto 4 precisa che:
 l’obbligo di rivolgersi all’Inail per la verifica in oggetto e di cui al DM 11/4/2011  è perentoriosolo per impianti di acqua calda (con tutti i requisiti in passato specificati su questo Sito) che hanno come utenza CICLI PRODUTTIVI INDUSTRIALI.

Vengono di fatto esclusi gli impianti installati in tutti i condomini.

Attenzione:  la Circolare in questione è formulata come un “parere” che, per quanto autorevole, è di indirizzo generale o perlomeno non  è eccessivamente dettagliato.
Non entra infatti, a parere di chi scrive e del Dipartimento SRCV di Cagliari, accuratamente nei dettagli delle varie tipologie di utenza e niente viene detto ad esempio in merito agli impianti installati nelle scuole e soprattutto negli ospedali dove, pur non essendovi cicli produttivi in senso stretto, l’impianto di riscaldamento può essere fondamentale e/o necessario per lo svolgimento di attività sanitarie delicate e/o urgenti e rientrerebbe a pieno titolo nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08 e del DM 11 aprile 2011.
Il Dipartimento di Cagliari, comunque, data la formulazione della circolare suddetta in veste di parere e comunque non di divieto, cercherà di evadere anche le richieste di Prima Verifica Periodica di tutti coloro che ne faranno richiesta, soprattutto  se relative ad utenze ospedaliere e sanitarie.
Questo fino a successivi chiarimenti istituzionali e comunque in subordine alle tradizionali richieste di verifica di messa in servizio.

Si riporta di seguito uno stralcio della Circolare n. 23 - D.M. 11.4.2011, e dell’Articolo 4:

4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL.

Premesso che gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a
carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. 

Per quanto sopra esposto si evidenzia che:

a) alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975 (con relative Raccolte specifiche e s.mi.); 
b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico,non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.