Quando parliamo di “legge” ci riferiamo, con congruenza professionale, al D. Lgs. 81/08 che rappresenta il riferimento principale per quanto concerne le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il D. Lgs. 81/08 stabilisce una definizione più o meno rigorosa di ciò che è considerato ufficialmente DPI; lo fa sia in “positivo”, enunciando il significato di DPI, che in “negativo”, escludendo alcune tipologie di dispositivi che potrebbero essere erroneamente considerati DPI dal senso collettivo comune.
L’art. 4 del D.Lgs. n. 475/1992 classifica i DPI in tre categorie a seconda della gravità del rischio da cui devono proteggere il lavoratore e quindi del danno che potrebbe subire il medesimo.
La terza categoria comprende i DPI che proteggono la salute e la sicurezza dei lavoratori da incidenti che potrebbero comportare invalidità permanenti o decesso.
Tra le esclusioni compaiono i materiali sportivi e le attrezzature proprie dei mezzi di trasporto stradali.
La ragione principale di queste esclusioni (come di tutte le altre) risiede nel fatto che il campo di applicazione della “Legge” riguarda, come sopra riportato, i luoghi di lavoro e pertanto tutti i dispositivi devono essere specificamente “finalizzati” alla protezione dei lavoratori nei … luoghi di lavoro.
Non potrà pertanto essere utilizzato un dispositivo di protezione che non sia stato costruito e omologato per tale ambito specifico.
In questo modo il legislatore tenta di evitare che vengano “improvvisati” per tale scopo dei dispositivi di protezione che non siano “nati” con quella specifica funzione, evitando, in generale, che una scelta sbagliata possa causare incidenti giustificabili perché opinabile.
La scelta di tali dispositivi, la cui responsabilità ricade in capo al datore di lavoro, dovrà essere quindi la più oggettiva possibile.
Quando successivamente vengono considerati quali legittimi DPI i caschi e le visiere, solitamente rientranti in seconda e terza categoria, ciò non deve apparire come una contraddizione con le esclusioni menzionate.
Il D. Lgs. 81/08 infatti si riferisce a caschi e visiere (da lavoro) da utilizzare in luoghi di lavoro particolari ed è specificamente a tali luoghi ed alle attività ivi svolte che devono essere individuati i DPI conformi.
Non ha senso pertanto parlare di DPI secondo un preciso decreto legislativo riferendosi ad un ambito esterno a quello del campo di applicazione.
Nel nostro caso l’ambito cui dobbiamo attenerci è il luogo di lavoro in cui svolgono la propria attività i lavoratori.
Occorre infine a questo punto precisare che, anche se considerato DPI ai sensi del Decreto di riferimento, un determinato dispositivo debba essere idoneo a quella specifica attività, essere efficace, e rispondere ad una serie di requisiti di legge.
Ossia non basta che sia un DPI ai sensi del Decreto di riferimento:
deve essere quello giusto!