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venerdì 13 settembre 2013

Modifiche di Impianti ad Acqua Calda preesistenti


Si rammenta che le modifiche degli impianti possono comportare un obbligo di nuova denuncia.
Ciò avviene nei seguenti casi:


A) Le modifiche interessano (anche indirettamente) i dispositivi di sicurezza.
B) La modifica riguarda il generatore, ed in particolare:
     1. L'aumento della potenzialità del generatore
     2. La variazione (anche in senso negativo) della pressione del generatore

Si coglie l'occasione per ricordare che la nuova denuncia è obbligatoria anche quando:
C) Si è verificata un'avaria o un incidente grave.
In quest'ultima eventualità l'Amministratore del Condominio, in caso di impianti ad uso civile, è obbligato a presentare la denuncia non oltre 24 ore dall'evento accidentale.

PRECISAZIONI ULTERIORI:

  • Tornando ai casi A) e B), devono essere compilati gli stessi moduli (RR, RD, DATI COMPLEMENTARI, ecc...) previsti per la prima denuncia …. INSERENDO, come dati ulteriori, la dichiarazione (tramite sbarramento specifica casella) relativa al fatto che si tratta di IMPIANTO MODIFICATO, e, nell'apposito riquadro, il NUMERO DI MATRICOLA, dell'impianto preesistente.

  • Si badi che per IMPIANTO PREESISTENTE, s'intende , in questo contesto, L' IMPIANTO APPROVATO PRIMA DELLA MODIFICA, e cioè si considera che l'impianto abbia subito regolare approvazione del progetto e dell'installazione a seguito di sopralluogo dell'Inail-SRVC. A questo proposito è opportuno inserire COPIA DEL VERBALE-LIBRETTO, che aveva concluso favorevolmente l'Iter amministrativo completo relativo all'impianto precedente.
  • In caso contrario, non essendo l'archivio cartaceo dei vecchi impianti più presente in sede all'Inail ma presso Società terze, l'Iter relativo alla nuova approvazione sarà più lungo, essendo necessario inserire la "vecchia" pratica amministrativa all'interno della nuova, appena immatricolata, per completezza della stessa.
  • Nel caso in cui si tratti di Impianto a Vaso Aperto, sarà opportuno allegare, all'interno del fascicoletto contenente i modelli RR, RD, ECC, anche una specifica DICHIARAZIONE, firmata e timbrata dal progettista, che evidenzi che l'approvazione dell'impianto preesistente era avvenuta ai sensi delle edizioni precedenti della Raccolta R (nel caso lo fosse), per evitare che venga applicata la normativa più recente anche laddove le conseguenti modifiche fossero di difficile o impossibile realizzazione (ad esempio obbligo di tubi di CARICO / SICUREZZA distinti).
  • Si rammenta che, ai sensi del Codice Civile (e, nelle fattispecie contemplate, del D. Lgs 81/08), rimane l'obbligo per gli operatori e i progettisti del settore, di ADEGUAMENTO, per quanto possibile, delle vecchie tecnologie con le più moderne e sicure, presenti sul mercato (ad esempio il pressostato di minima).

  • Gli Impianti ad Acqua Calda PREESISTENTI NON-DENUNCIATI, devono essere denunciati come NUOVI, comportando, fino a quel momento, tutte le conseguenze civili e penali previste dall'ordinamento, ... e ….  come 'NUOVI" NON GODONO di alcuna esenzione o deroga dall'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE PIÙ RECENTI AL MOMENTO DELLA DENUNCIA.