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martedì 24 febbraio 2015

Certificato di Prova Idraulica e Raccolta R 2009


Appare necessario in questa sede chiarire, almeno secondo l'interpretazione dei Dipartimenti di Cagliari e Sassari, gli obblighi inerenti il Certificato di Prova Idraulica (che qui per brevità chiameremo CPI) durante l'effettuazione della verifica per la messa in servizio di un impianto ad acqua calda.

Ricordiamo innanzitutto che il DM 1/12/1975, mai integralmente abrogato ... e anzi quasi interamente ancora in vigore, all'art. 17, 3° capoverso, recita:
"Per ogni generatore, il COSTRUTTORE deve rilasciare un CERTIFICATO con l'indicazione dei dati di targa, della data di esecuzione della prova idraulica o dei singoli elementi e del buon esito della stessa".
Appare superfluo rammentare che il significato di "certificato" implica che deve essere un documento intestato e firmato da un responsabile identificabile che ha potere di firma e che risponde per nome e per conto del intestatario stesso (cioè del COSTRUTTORE).
Ancora più superfluo dovrebbe essere rammentare che, tra i dati di targa, deve essere identificato, con un codice inequivocabile, il generatore cui si riferisce il certificato.
Una prima conferma a tale obbligo generale  è precisato nella Raccolta R 2009 nell'ultimo comma del CAP. R1C, punto 1.2 dove si parla di "certificato rilasciato dal costruttore".
1. Una prima parziale deroga (NB: "parziale") indiretta appare nel punto 2 della Raccolta, stesso capitolo, dove viene precisato che i Generatori inseriti in Impianti di Riscaldamento certificati CE-PED (e si EVIDENZIA CE-"PED" e non indiscriminatamente CE) non hanno l'obbligo di essere sottoposti a Prova Idraulica ... e conseguentemente di rilasciare CPI.
2. Una seconda parziale deroga viene estesa, in analogia con la situazione del punto precedente, dalla Circolare 2974 del 19/4/2011, agli impianti con generatori rispondenti alla Direttiva Gas (2009/142/CE e precedenti).
Infatti la stessa, al punto relativo al CAP R1C - punto 2 - della Raccolta 2009 recita:
"Cap. R1C - punto 2 (certificato di prova idraulica)
Si precisa che quanto previsto al punto 2 (leggi: della Raccolta R in merito agli impianti PED) deve essere inteso valido anche per gli apparecchi certificati CE secondo la Direttiva Gas (2009/142/CE e precedenti). In tal caso non deve essere richiesto il certificato di prova idraulica rilasciato dal fabbricante dell'apparecchio.".
L'ultima frase, specialmente nella parte "in tal caso",  EVIDENZIA CHE LE DUE DEROGHE SOPRA RIPORTATE (1. e 2.) SONO LE UNICHE DUE ECCEZIONI   ALL'OBBLIGO GENERALE PREVISTO NEL SOPRA RIPORTATO ART. 17 !!!!
IN TUTTI GLI ALTRI CASI, OSSIA NEGLI IMPIANTI TRADIZIONALI O AD ESSI EQUIPARATI DA QUESTO PUNTO DI VISTA, DEVE ESSERE RILASCIATO DA COSTRUTTORE ED ESIBITO DALL'UTENTE UN CPI VALIDO CON TUTTE LE CARATTERISTICHE COMPRENSIVE DI:  DATI TECNICI, CODICE IDENTIFICATIVO, DATA DI ESECUZIONE, ESITO DELLA PROVA E FIRMA DI UN RESPONSABILE DELLA DITTA COSTRUTTRICE, PREVISTI NELL'ART. 17 !!!
Del resto non appare, in tutta la Raccolta, alcuna deroga diretta o indiretta all'obbligo generale previsto nel DECRETO, e non ci sarebbe bisogno, a parere di chi scrive, neanche delle considerazioni e conferme indirette sopra riportate (Vedi sotto PRECISAZIONE [ppp] ).
A questo scopo e per maggior chiarezza, nel modulo in cui compaiono i Dati Complementari, vengono firmate dal progettista e dall'installatore  delle DICHIARAZIONI  (a) in cui viene comunicato se il generatore da installare sarà rispondente o meno alle 2 fattispecie di cui sopra, e, in caso affermativo, potrà essere rilasciata opportuna dimostrativa (b) Dichiarazione di Conformità alle Direttive menzionate.

CONCLUSIONE

In assenza delle Dichiarazioni (a) del progettista e del costruttore (o in presenza di dichiarazioni di senso opposto) e/o della citata Dichiarazione di Conformità (b), il VERIFICATORE NON AVRA' ALCUNO STRUMENTO PER COSIDERARE L'IMPIANTO ESONERATO DALL'OBBLIGO GENERALE del CPI e non POTRA' CHE PRETENDERNE L'ESIBIZIONE!!!

Questa è L'INTERPRETAZIONE UFFICIALE DEL DIPARTIMENTO SRCV DI CAGLIARI E A QUESTA, FINO A SMENTITA UFFICIALE E PROVENIENTE DALLA SEDE CENTRALE, CI SI RIFERISCE E CI SI RIFERIRA' NELLE VERIFICHE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI AD ACQUA CALDA.
...
Senza eccezioni!


PRECISAZIONE [ppp]: Si potrebbe ulteriormente disquisire sulla possibilità che una specifica tecnica, per quanto abbia subito un regolare iter parlamentare come l’Ed. 2009, abbia di derogare o abrogare un DM (dato che quest'ultimo ha grado giurisprudenziale più elevato).
In ogni caso in questo caso il problema non si pone (e lo si rimanda in altra sede)  e neanche le due apparenti eccezioni di fatto sono vere e proprie “deroghe” della Raccolta al Decreto in quanto applicazioni di specifiche Direttive Europee.